STATUTO dell’Associazione

“Acli Sede provinciale di Prato aps”

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1      E’ costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e  seguenti del Codice Civile, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari, l’Associazione di Promozione Sociale, ente di terzo settore, denominata: ”ACLI Sede provinciale di Prato aps”, di seguito indicata come Associazione provinciale, che può essere correttamente identificata anche con la denominazione “ACLI di Prato aps ”.

  • L’Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dalle ACLI aps, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, di seguito anche denominata “Associazione Nazionale” – Associazione di promozione sociale e Rete associativa di Terzo settore –  di cui condivide pienamente – ed espressamente accetta – il relativo Statuto ed i Regolamenti attuativi/integrativi del medesimo, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalle vigenti disposizioni in materia di enti di Terzo settore.

1.3     L’Associazione, pertanto – nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizione statutarie e regolamentari delle ACLI aps – è riconosciuta ed aggregata alle ACLI medesime e ricompresa tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell’Interno con apposito Decreto dell’ 8 agosto 1947. In particolare, l’Associazione rappresenta il livello di articolazione territoriale provinciale delle ACLI medesime.

1.4         L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, delle loro famiglie e di terzi (singoli e comunità), ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.5         L’associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.6       In relazione all’utilizzo del nome, loghi e marchi delle ACLI l’Associazione accetta espressamente ed   integralmente l’apposito Regolamento emanato dai competenti Organi della Associazione nazionale impegnandosi al suo pieno ed integrale rispetto.

1.7       L’Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira altresì ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 – SEDE

2.1         L’Associazione ha sede in Prato, via del Romito 47.
2.2     Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.
2.3         E’ data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione del Consiglio provinciale.
2.4      L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
2.5        L’Associazione provinciale ha facoltà di organizzare la propria attività, nell’ambito territoriale della propria provincia riconosciuta dal Consiglio Nazionale delle ACLI aps tramite sedi secondarie e/o unità locali – anche costituite presso altre strutture del sistema ACLI – prive di propria autonomia statutaria, gestionale, finanziaria e patrimoniale. Tali strutture potranno essere istituite con apposita delibera della Presidenza provinciale – soggetta a ratifica della prima riunione utile del Consiglio provinciale – e saranno conseguentemente inquadrate, sotto ogni profilo, nell’ambito della Associazione provinciale.

Art. 3 – FINALITÀ (OGGETTO)

3.1    L’Associazione, unitamente alle ACLI aps Rete associativa, di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fonda sul Messaggio Evangelico e sull’insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.

3.2        Nella realizzazione dei suoi compiti l’Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dai Consigli regionale e nazionale.

3.3        L’Associazione provinciale nell’ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dagli Organi Nazionali, ha completa autonomia di iniziativa e di attività con particolare riguardo alle tematiche rilevanti sul territorio della propria provincia, ed elabora e sviluppa, al riguardo, una politica ed una azione a livello provinciale secondo i principi di cui sopra.

3.4    L’Associazione provinciale esercita, in primo luogo, un ruolo di sviluppo, di promozione e di coordinamento delle Strutture di base delle ACLI aps presenti sul territorio provinciale di riferimento, coordinando anche la designazione dei rappresentanti presso gli Organi ed Enti provinciali al fine di stipulare convenzioni, contratti ed accordi valevoli nello stesso ambito provinciale per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in generale assume le iniziative atte ad una migliore tutela e rappresentanza degli associati.

3.5     L’Associazione provinciale, nell’ambito territoriale di riferimento, acquisisce, elabora, coordina e gestisce i flussi di informazione, anche di natura economica, politica e legislativa per determinare una efficace azione a livello provinciale, per supportare l’attività a livello di base e per coadiuvare l’Associazione nazionale e regionale nella formazione degli orientamenti generali e delle strategie a livello nazionale e regionale.

3.6         Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati, l’Associazione, in particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, si inoltre propone – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – di:

  • dare impulso al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni civili, con gli organismi sociali, con le realtà ecclesiali e con le famiglie;
  • realizzare esperienze di animazione culturale e di servizio sociale.
  • promuovere iniziative di solidarietà ed utilità sociale con particolare attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.
  • favorire l’educazione e la promozione della persona attivando iniziative in risposta ai bisogni e alle istanze del territorio;
  • curare la formazione culturale, extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione, per un fattivo inserimento nelle dinamiche sociali.

3.7      L’Associazione, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, e fermo quanto disciplinato nei successivi articoli 4 e 4 bis, potrà altresì:

  • Stipulare accordi e/o convenzioni in genere;
  • effettuare raccolte pubbliche di fondi;
  • esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi);
  • svolgere in regime convenzionato con Amministrazioni o enti pubblici attività aventi finalità sociali, svolte anche nei confronti di terzi, da esercitarsi in conformità ai fini istituzionali.

3.8        In tale ottica l’Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei soci in un’ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle ACLI aps, curando anche l’edizione di stampe periodiche e non.

3.9     L’Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento delle proprie finalità, sia nei confronti dei propri associati che di terzi in genere.

3.10      A tale fine, in particolare, l’Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

3.11      In tale ambito l’Associazione privilegia la stipula di accordi e/o convenzioni con altri soggetti appartenenti al sistema ACLI, nell’ottica di una sempre maggiore integrazione di sistema, di miglioramento della efficienza e di valorizzazione delle sinergie esistenti.

Art. 4 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L’Associazione provinciale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in virtù del ruolo di sviluppo, promozione e coordinamento delle Strutture delle ACLI aps sul territorio provinciale, e attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017:

  1. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – di cui all’art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017;
  2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 – di cui all’art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017;
  3. c)  servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura                                                non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore – di cui all’art. 5                                    comma 1, lettera m, del d.lgs. 117/2017;
    • 4 bis- ATTIVITA’ DIVERSE

L’Associazione provinciale può svolgere attività diverse di cui all’ art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L’individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza provinciale, salvo quanto espressamente stabilito in materia dal presente Statuto.

Art. 4 ter – VOLONTARI

L’Associazione persegue la propria missione sociale attraverso attività istituzionali il cui impulso ed attuazione è affidato, prevalentemente, all’impegno volontario degli associati e degli iscritti agli enti associati o aderenti. Le ACLI di Prato aps accolgono l’impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

L’associazione può avvalersi, secondo i termini legali vigenti, dell’apporto lavorativo in forma retribuita di associati e di terzi.

Il volontario che presta la sua preziosa opera sociale presso l’Associazione provinciale ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall’art. 17 del d.lgs. n. 117/2017. Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite per la Struttura provinciale.

Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l’Associazione provinciale. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall’art. 18, d.lgs. n. 117/2017.

Art. 5 – I SOCI – DIRITTI E DOVERI

  • L’Associazione provinciale è una articolazione territoriale della Associazione ACLI Aps Rete associativa nazionale alla quale i soggetti interessati si associano attraverso l’iscrizione presso una struttura di base, nei termini indicati dallo Statuto dell’Associazione nazionale e sulla base delle apposite disposizioni statutarie delle Strutture di base che disciplinano altresì diritti e doveri dei soci. L’Associazione provinciale, conseguentemente, adotta la tessera nazionale quale tessera sociale.

5.2    Nella specie, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell’associazione, nei suoi vari livelli di organizzazione territoriale, viene attuato sulla base del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato: conseguentemente i soci hanno diritto di eleggere i Delegati al Congresso dell’Associazione provinciale di riferimento e conseguentemente al Congresso dell’Associazione ACLI aps della Regione territorialmente competente e al Congresso dell’Associazione ACLI nazionale aps.

5.3       Ad ogni effetto si riporta quanto segue:

– E’ esclusa ogni limitazione, in funzione della temporaneità, alla vita associativa;
–  Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione;
–  La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

6.1       Sono Organi dell’Associazione provinciale:

–  il Congresso provinciale;
–  il Consiglio provinciale;
–  la Presidenza provinciale;
–  il Presidente provinciale;
–  l’Organo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 30 del d.lgs. 117/2017;
–  l’Organo di revisione legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 31 del d.lgs. 117/2017.

6.2.    In relazione agli Organi sociali l’Associazione provinciale accetta espressamente, impegnandosi al loro pieno ed integrale rispetto, le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale delle ACLI aps in materia di interventi straordinari con particolare riferimento alla “Nomina Incaricati” allo “Scioglimento Presidenze” allo “Scioglimento Consiglio – Nomina Commissario”, nonché, per eventuali controversie che dovessero insorgere – anche tra gli organi di cui all’art. 6.1. che precede, la “Convenzione di arbitrato”.

Art 7 – CONGRESSO PROVINCIALE

7.1     Il Congresso provinciale è composto dai delegati eletti dalle Assemblee delle Strutture di base nonché dagli eventuali delegati dei soggetti appartenenti al sistema   ACLI previsti dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti  Nazionali.

7.2     In relazione all’attività del Congresso provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell’Associazione nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

7.3   Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni Congresso provinciale siano prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati.

7.4   In caso di adeguamenti dovuti a modifiche normative e regolamentari – previa autorizzazione della Direzione Nazionale – le competenze in materia di modifiche ed adeguamenti statutari sono demandati al Consiglio provinciale.

7.5   Le deliberazioni del Congresso provinciale e del Consiglio provinciale di cui all’articolo seguente, sono riassunte in verbali redatti da un componente del rispettivo Organo, appositamente nominato. Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto che presiede la riunione.

Art. 8 – CONSIGLIO PROVINCIALE

8.1   Il Consiglio provinciale è composto dai Consiglieri eletti dal Congresso, dai Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base nonché dagli altri soggetti aventi diritto di voto previsti dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali.

8.2      In relazione all’attività del Consiglio provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell’Associazione Nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

Art 9 – PRESIDENZA PROVINCIALE

9.1       La Presidenza provinciale è l’organo esecutivo ed amministrativo dell’Associazione ed è composta con diritto di voto, dai componenti eletti dal Consiglio provinciale su proposta del Presidente.

9.2      Partecipano alle riunioni della Presidenza provinciale senza diritto di voto, i soggetti indicati dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali.

9.3   In relazione all’attività della Presidenza provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell’Associazione nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

9.4     La Presidenza provinciale dirige le ACLI nell’ambito della Provincia, assolve ai compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni del Consiglio provinciale ACLI e degli Organi nazionali e regionali.

9.5.     Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

  1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  2. redigere e presentare al Consiglio provinciale il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
  3. redigere e presentare al Consiglio provinciale il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
  4. individua ed attua le attività diverse da di cui all’art. 4 bis del presente Statuto.

9.6    Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

9.7         Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Art 10 – PRESIDENTE

10.1     Il Presidente ha la rappresentanza politica e legale dell’Associazione anche di fronte ai terzi ed in   giudizio.

10.2  La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell’amministrazione.

10.3    In relazione all’attività del Presidente in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, anche ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento delle ACLI Nazionali.

Art. 11 – ORGANO DI CONTROLLO

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, il Consiglio provinciale elegge un Organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.

L’Organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 dell’art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti, al ricorrere dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove il Consiglio provinciale non abbia diversamente deliberato, attraverso l’elezione di un Organo distinto, ai sensi del successivo art. 11 bis.

L’Organo di controllo dura in carica quattro anni e scade alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato del Consiglio provinciale.

Art. 11 bis – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 il Consiglio provinciale elegge un Revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 11, comma 2.

Il Revisore legale dura in carica quattro anni e scade alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato del Consiglio provinciale.

Art. 12 – RISORSE ECONOMICHE

12.1       L’associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività, previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente, da:

  1. quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio provinciale;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fundraising;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

12.2    L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente  alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati,  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari,  contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 13 – BILANCIO DI ESERCIZIO

13.1     L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

  • Il bilancio di esercizio, predisposto dalla Presidenza provinciale, è formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell’Associazione provinciale e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione è documentato, a cura della Presidenza provinciale, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4 bis.

Se l’Associazione provinciale ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, la Presidenza provinciale può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 13.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4 bis, dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto.

Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa deve essere depositato presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima della riunione del Consiglio provinciale convocato per la sua approvazione e può essere consultato da ogni componente.

13.3   Il Consiglio provinciale di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

13.4       L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

13.5       Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso il Registro di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, in osservanza dei termini di legge.

13.6    Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, la Presidenza provinciale predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all’approvazione del Consiglio provinciale e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet o di quello della Rete associativa nazionale.

Art. 13 bis – LIBRI SOCIALI

Per ognuno degli Organi dell’Associazione provinciale, sono istituiti e aggiornati i libri sociali di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, ossia:

  1. il libro dei soci;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso provinciale;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio provinciale;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza provinciale;
  5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
  6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di revisione legale dei conti di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l’obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

  1. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
  2. per i libri dal n. 2) al n. 6): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I delegati eletti o nominati, ai sensi dei precedenti articoli 5.2 e 7.1, a partecipare al più recente Congresso provinciale, hanno diritto, fino alla data di elezione o nomina dei nuovi delegati al Congresso successivo, di esaminare i libri sociali dell’Associazione provinciale. L’esercizio del diritto da parte del delegato è condizionato alla sussistenza della qualità di socio ACLI alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell’esame stesso.

Il diritto di esaminare i libri sociali è esteso al Presidente della Struttura di base affiliatasi alle ACLI aps successivamente alla data di svolgimento dell’ultimo Congresso provinciale. In questo caso, l’esercizio del diritto è condizionato alla sussistenza dell’affiliazione alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell’esame stesso.

Il diritto è esercitato dai legittimati sopra individuati previa richiesta scritta alla Presidenza provinciale, che comunica le modalità operative all’interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l’Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura.

              Per il relativo esame, i libri sono messi a disposizione del solo istante, presso la sede legale della Struttura provinciale, in presenza di un delegato della Presidenza. L’istante può estrarre copia, a sue spese, del libro dei verbali del Congresso provinciale.

Art. 14 – SCIOGLIMENTO

14.1   Il Congresso provinciale convocato in via straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto.

14.2       In caso di scioglimento il Congresso provinciale nomina uno o più liquidatori e   determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

14.3    In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo, dell’Associazione provinciale, i beni patrimoniali si trasferiscono alle ACLI aps Associazione nazionale, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

14.4   Ove tale trasferimento non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione ad altra Associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 bis – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

Il Consiglio provinciale può deliberare, previo parere vincolante del Consiglio nazionale ACLI, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Per la deliberazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri provinciali.

Art. 15 – DISPOSIZIONI VARIE

15.1     Il Presidente e i componenti della Presidenza uscente sono tenuti a dare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali alla nuova Presidenza entro venti giorni dal suo insediamento. Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alle Presidenze regionale (territorialmente competente) e nazionale.

15.2       La Presidenza Nazionale può disporre verifiche in caso di motivate necessità ed urgenze sullo stato organizzativo ed associativo e sulla funzionalità degli Organi delle Associazioni provinciali. Le risultanze delle suddette verifiche, dovranno essere comunicate alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni.

15.3       In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, della Presidenza provinciale e del Presidente provinciale, detti Organi restano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi Organi, per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per eventuali attività propedeutiche e necessarie alla nomina dei nuovi Organi Sociali, salvo l’adozione di uno dei provvedimenti previsti dall’art. 6.2. che precede.

15.4      Ogni atto o documento dell’Associazione:

  1. A) che contenga una disposizione di spesa o di incasso, quali, a mero titolo esemplificativo, mandati, assegni, bonifici, prelevamenti ecc.;
  2. B) che contenga la disposizione di qualsiasi diritto su beni immobili eventualmente posseduti dall’Associazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vendita, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, vincoli di qualsiasi genere, servitù e/o gravami, costituzione di diritti reali di garanzia, accensione di mutui o altre forme di finanziamento, etc.,

deve essere autorizzato e sottoscritto in modo congiunto dal Presidente Provinciale – la cui firma deve essere sempre presente – e dal Vice Presidente provinciale Vicario o dal componente della Presidenza provinciale che abbia eventualmente ricevuto la delega agli adempimenti amministrativi ovvero, in mancanza, da un altro componente della Presidenza opportunamente prescelto. Pertanto, ogni documento o atto sopra descritto dovrà contenere, oltre alla firma del Presidente, almeno l’ulteriore firma di uno dei due soggetti di cui sopra all’uopo autorizzati.

15.5      Delle attività descritte al punto b) dell’art. 15.4 che precede deve obbligatoriamente essere informata preventivamente la Presidenza nazionale e la Presidenza regionale di riferimento, ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale in materia.

15.6       La violazione anche di una delle disposizioni del presente articolo, fatta salva ogni opportuna azione a tutela dei diritti e degli interessi delle ACLI, conferisce alla Direzione Nazionale delle ACLI aps la facoltà di adottare i provvedimenti di cui all’art. 6.2 che precede.

Art. 16 – NORME FINALI

16.1       Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni del Vigente Statuto e Regolamento delle ACLI aps Associazione Nazionale – da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto – del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative – anche di carattere regionale e comunale – e regolamentari in materia.

Acli Prato
Sede Provinciale di Prato

Via del Romito, 47 – 59100 Prato
Tel. 0574 30497 | Email segreteria.prato@acli.it
c.f. 92053120488